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Le richieste dei professionisti delle Discipline Olistiche per la Salute al mondo politico istituzionale

Gli operatori delle Discipline Olistiche per la Salute, attraverso le proprie Associazioni di Categoria e la “Interassociazione delle Arti per la Salute” rivendicano alle istituzioni una propria identità culturale, esistenziale e professionale socialmente nuova e chiedono l’apertura di un’area nuova nella cultura italiana.

La richiesta che la IAS avanza al mondo politico istituzionale è quella di vedere riconosciute e regolamentate le discipline da essa rappresentate permettendo così agli operatori di esercitare la loro attività in piena dignità e autonomia professionale e, allo stesso tempo, chiede che tutto ciò avvenga nel rispetto delle caratteristiche delle discipline che in Italia e in Europa, sin dai primi anni ‘60 si sono fatte conoscere grazie alle loro peculiarità e caratteristiche irrinunciabili. Mancanti queste, le discipline naturali non corrisponderebbero a ciò che gli operatori e il pubblico finora hanno conosciuto come tali. Deve essere chiaro innanzitutto che questa richiesta non si prefigge di dare avvio oggi a nuove professioni. Si tratta invece di regolamentare le Discipline Olistiche per la Salute esistenti da secoli nel mondo e da decenni già praticate ed insegnate professionalmente anche in Italia.

Data questa premessa, le associazioni aderenti alla IAS chiedono a tutte le sedi politico-istituzionali uno specifico interessamento perchè si avviino procedure che abbiano come obiettivo una precisa e corretta regolamentazione del settore Discipline Olistiche per la Salute.

La richiesta che le associazioni della IAS rivolgono è che la nuova legge nazionale riconosca accanto alle medicine non convenzionali, il nuovo settore delle Discipline Olistiche per la Salute.
Riteniamo che la nuova legge dovrà avere dei parametri fondamentali di riferimento e che sarà una buona legge nella misura in cui riuscirà a conciliare le seguenti esigenze:

  1. La chiarezza delle figure professionali
    Il professionista del “non convenzionale” deve essere chiaramente individuabile dall’utenza come tale, cioè come un professionista che ha avuto una formazione diversa da quella tradizionale universitaria e che adotta metodi diversi. Questo a salvaguardia dell’utenza e del patrimonio delle tecniche “convenzionali” e di quelle “non convenzionali”; entrambe, infatti, hanno tutto da perdere in visione di una superficiale commistione. Si deve riconoscere che questi due mondi sono profondamente separati dal punto di vista culturale e che proprio le loro caratteristiche, spesso addirittura antitetiche, ne hanno determinato e ne determinano il successo. Quindi è fondamentale il rispetto e la salvaguardia delle caratteristiche di questi due mondi culturali che possono convivere, dialogare, collaborare, ma mai confondersi.
  2. La Tutela dell’utenza
    La definizione degli iter formativi minimi, dei requisiti delle scuole di formazione e il riconoscimento e la regolamentazione delle associazioni professionali garantiscono la competenza, nelle singole discipline, degli operatori e degli enti di formazione. Del resto sappiamo che oggi nessun ente od organo istituzionale è in grado di valutare la formazione degli operatori di queste discipline e la competenza delle relative scuole di formazione. Quindi, definiti dalla legge i criteri minimi di base, l’utenza verrà ulteriormente garantita dalle associazioni professionali, come avviene oggi.
  3. La Tutela dell’attuale patrimonio culturale delle associazioni
    È parte essenziale di questo secondo punto e motivo principale della nostra richiesta di salvaguardia, il diverso approccio culturale condiviso da queste discipline, che le accomuna e che le differenzia dall’esistente concetto di salute fino ad ora istituzionalizzato e che, in questi trent’anni, è stato elaborato, sviluppato, diffuso e salvaguardato dalle nostre associazioni.
    Questo diverso approccio culturale riteniamo sia da un lato il loro fondamentale “valore” e il motivo principale del loro successo (perché risponde a reali bisogni delle persone), dall’altro, però, rappresenta la maggiore difficoltà perché richiede il maggior impegno a livello di formazione. Proprio per questa sua seconda peculiarità è estremamente “fragile” e sarà il primo aspetto a soccombere nel caso non venga sufficientemente tutelato in sede di regolamentazione.
    È infatti molto più facile ed economico formare un operatore attraverso il semplice insegnamento della tecnica, piuttosto che cercare di trasmettergli anche e soprattutto, il fondamento culturale di queste discipline, che è così diverso dagli schemi correnti.
    Questa parte dell’insegnamento non ammette improvvisazioni, richiede insegnanti esperti e con un ampio bagaglio culturale e personale. La tecnica nasce ed è fondata su questo diverso approccio culturale ed il suo apprendimento è quindi indispensabile.
    Per rispondere a queste esigenze la legge dovrebbe tutelare l’attuale forma di autoregolamentazione adottata dalle associazioni del settore che garantiscono la qualità dell’operato dei professionisti attraverso specifici curriculum professionali con iter formativi minimo triennali, indicati specificamente nelle schede delle singole associazioni e un monte ore minimo di 750, frontali secondo i criteri europei della formazione relativi ai crediti formativi.
    La legge dovrebbe inoltre riconoscere e mantenere il ruolo delle attuali scuole di formazione e delle associazioni professionali, il loro compito nella selezione degli operatori e delle scuole (secondo i parametri da loro già individuati); la vigilanza sull’osservanza del codice deontologico, l’aggiornamento permanente, la definizione dei tariffari e l’ obbligo di assicurazione per la responsabilità civile e fondi per le pensioni. Le associazioni professionali avrebbero, quindi, un ruolo simile agli ordini professionali, ma su base volontaria e senza monopolio (possono esserci più associazioni di professionisti della stessa disciplina.
    È necessario altresì approvare norme transitorie per il riconoscimento degli attuali professionisti in possesso degli iter formativi definiti e attestati dalle singole associazioni professionali.

Infine la IAS auspica che venga recepito quanto sia necessario, nel momento in cui si regolamenta il “non convenzionale”, che la nuova legge sia anch’essa “non convenzionale”, cioè sia disposta, quando utile, ad uscire dagli schemi consueti.
La formazione, l’ambito operativo e le competenze di questi nuovi professionisti delle Discipline Olistiche per la Salute, come sarà chiaro dall’esame delle schede delle singole associazioni, abbracciano vari ambiti e, sotto l’aspetto amministrativo, non sono facilmente riconducibili alla competenza di un solo Ministero.

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