L'Interassociazione delle Arti per la Salute riunisce al suo interno Associazioni Nazionali di varie discipline quali: Shiatsu, Reflessologia del piede, Ortho-Bionomy, Craniosacrale, Tai Chi, Essenze Floreali, Watsu, Kinesiologia, Biopranoterapia, Tuina e Reiki che si distinguono completamente dalle "medicine alternative o complementari" e si definiscono "Arti per la Salute o Discipline BioNaturali", in quanto si pongono nel campo del sostegno delle risorse autocurative dell'essere vivente, al di fuori quindi di qualsiasi concetto terapeutico attinente all'ambito sanitario. La IAS è attiva, fin dalla sua fondazione, per garantire la reale preparazione (iter formativi) degli Operatori e degli Insegnanti DBN.
Riteniamo che per un corretto approccio a questo settore si debba partire da due dati di fatto: il primo è la grande diffusione ed il largo apprezzamento di cui godono queste discipline nella nostra società; il secondo che va ad aggiungersi a questo, è la non nocività di queste tecniche, in quanto basate su metodi non invasivi, assolutamente naturali e privi di controindicazione.
Il contatto, la pressione della mano o del pollice, la respirazione, la posizione del corpo, consigli sullo stile di vita, sono questi, sostanzialmente, i mezzi utilizzati. Di fronte a queste considerazioni, la questione della validità scientifica delle singole tecniche è solo un problema parziale e spesso fonte di equivoci.
La questione della validità scientifica ha rilevanza infatti solo per uso strettamente terapeutico di queste arti e diventa fondamentale solo quando si vogliono proporre queste tecniche come alternative alla medicina occidentale. Ma queste sono due ipotesi assolutamente marginali e su queste due ipotesi le Associazioni della I.A.S. hanno preso e prendono una chiarissima posizione che esclude ogni possibile alternativa e limita l'uso terapeutico solo in casi di diretta richiesta del medico e sotto la sua responsabilità e sorveglianza.
Al di fuori di queste ipotesi estreme si svolge invece quasi tutta l'attività degli operatori delle arti per la salute che ricevono soprattutto una richieste di "benessere" in senso lato, di prevenzione e di cura della persona nella sua globalità.
Per queste tecniche, quindi, il problema della tutela del cittadino/consumatore si deve porre in termini diversi. In luogo della discussione, spesso assolutamente sterile, sul riconoscimento scientifico dell'efficienza di queste tecniche, si deve, invece, garantire l'utenza sotto un duplice aspetto:
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Sulla non dannosità delle varie tecniche; quindi la loro corretta esecuzione. Problema legato all'esistenza di iter formativi che garantiscono operatori qualificati.
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Sulla corretta presentazione al pubblico dell'ambito operativo delle Arti per la Salute e dei profili professionali degli operatori. Aspetti, questi, che riguardano la deontologia professionale.
L'interassociazione si è attivata e si attiva per garantire la reale preparazione (iter formativi) dei vari operatori, per aumentare la trasparenza e la chiarezza dell'ambito operativo delle varie discipline e perché l'utenza riceva messaggi chiari circa l'area di competenza della figura professionale alla quale si sta rivolgendo.
Compito non facile che deve vincere molte resistenze sia all'interno, che all'esterno e che spesso deve combattere con una non corretta informazione.
ALLEGATO “A” REPERTORIO N. 75983/20294
STATUTO
DENOMINAZIONE E SEDE
ARTICOLO 1
E’ costituita un’Associazione denominata “Interassociazione delle Arti per la Salute” (siglabile I.A.S.), con sede in Roma, Piazza San Cosimato n. 30.
DURATA
ARTICOLO 2
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica ed ha durata illimitata e può essere sciolta per delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
SCOPI
ARTICOLO 3
L’Associazione, nei limiti previsti nel presente statuto e nel regolamento rappresenta le Associazioni aderenti.
Si propone i seguenti scopi:
a) svolgere le azioni più opportune per valorizzare la professione di operatore nel campo delle Arti per la Salute, perseguendo l’acquisizione del riconoscimento delle varie attività professionali in qualsiasi forma;
b) tutelare gli interessi morali e professionali della categoria degli operatori delle Arti per la Salute;
c) favorire e promuovere la formazione professionale degli operatori ed il loro aggiornamento, nonché l’insegnamento e la ricerca, operando anche per accrescere la capacità di formazione delle scuole;
d) promuovere studi e ricerche sulle Arti per la Salute in Italia ed all’estero, anche in collaborazione con istituzioni nazionali ed internazionali, cercando finanziamenti ed elaborando progetti. Promuovere, sostenere e diffondere il settore delle Arti per la Salute attraverso l’organizzazione di corsi, conferenze, dibattiti, pubblicazioni, seminari, congressi e quanto possa essere utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
e) operare per armonizzare le varie aree al loro interno e nei rapporti tra loro, scoraggiando ogni forma di concorrenza sleale;
f) promuovere la più completa trasparenza del settore attraverso un’adeguata informazione, sanzionando ogni forma di comunicazione ingannevole o scorretta;
g) favorire la crescita delle singole associazioni e la loro eventuale aggregazione nelle singole aree, per una razionalizzazione del settore delle Arti per la Salute;
h) favorire la definizione dei rispettivi campi di operatività delle varie discipline e arti e dei profili professionali dei diversi operatori ed elaborare e definire le norme di comportamento etico professionali (codice di autodisciplina);
i) stringere contatti e/o aggregarsi ad altre associazioni nazionali ed internazionali per poter meglio raggiungere gli scopi statutari;
l) fare quanto sarà previsto dalla legge per poter certificare la professionalità e la qualità dei propri associati e/o dei loro soci, elaborando iter certificativi per le varie discipline di ogni area, e anche organizzando, direttamente o indirettamente, corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento;
L’Associazione potrà inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni mobiliari e immobiliari, comunque lecite, necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali e attraverso il perseguimento dei suddetti scopi, realizzare la migliore tutela dell’utenza.
PARTECIPANTI
ARTICOLO 4
Potranno far parte dell’Associazione solo associazioni e/o federazioni e non persone fisiche.
Esse hanno diritto al voto e sono rappresentate dal loro Presidente o da un suo delegato.
Salvo quanto previsto e meglio specificato nel Regolamento, le Associazioni per far parte dell’Associazione devono rispondere ai principi informatori e requisiti elaborati dal CNEL, sulla base delle direttive CEE, in particolare nn. 89/48-92/51 e possedere un’accertata democrazia interna.
L’appartenenza alla IAS impegna tutte le Associazioni aderenti all’osservanza del presente Statuto, del Regolamento e del codice Deontologico.
Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
Essi devono impegnarsi nell’interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l’associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno approvati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
La partecipazione all’associazione non può essere temporanea.
AMMISSIONE DEI SOCI, DECADENZA E RECESSO
ARTICOLO 5
L’Ammissione delle Associazioni quali soci viene deliberata dal consiglio Direttivo.
Il regolamento stabilisce le procedure e i requisiti di ammissione, nonché i casi e le procedure di decadenza ed esclusione.
I soci posso comunque essere espulsi per motivi di inosservanza dello statuto e delle norme sociali nonché qualora venga ritenuta incompatibile la loro presenza a causa di comportamento contrario ai fini dell’Associazione o non idoneo al raggiungimento degli scopi sociali.
Le associazioni aderenti potranno revocare l’adesione all’Associazione, con lettera raccomandata, con preavviso di tre mesi.
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 6
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci
Il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Segretario
Il Tesoriere
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Revisori dei conti
potranno essere nominati uno o due vice Presidenti e potranno essere cumulate o riunite più cariche secondo le previsioni del Regolamento, che prevederà anche le modalità di elezione di tutti gli organi per quanto non previsto nel presente statuto.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 7
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio redatto dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo in collaborazione, qualora opportuno, con consulenti esterni. E’ convocata con lettera raccomandata o tramite pubblico avviso almeno 15 giorni prima della data prevista, presso la sede sociale o presso altra sede. Deve altresì essere convocata qualora ne venga fatta richiesta da almeno due terzi dei soci componenti l’Assemblea.
L’Assemblea è validamente costituita se presenti almeno 1 2/3 (due terzi) dei soci in prima convocazione in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, ogni socio non potrà rappresentare più di un altro socio con delega scritta.
Ciascun esercizio ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Assemblea inoltre provvede alla scadenza dei mandati alla nomina del Presidente, del consiglio Direttivo, del collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 8
Il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente, o i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
E’ formato, nel numero indicato nel regolamento, dai rappresentanti delle Associazioni nominati dall’Assemblea e dura in carica tre anni ed è rieleggibile, delibera su tutta l’azione dell’associazione, sull’ammissione di nuove associazioni e convoca l’Assemblea dei soci.
Ha i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione, secondo le direttive indicate dall’assemblea dei soci.
Esso approva il Regolamento ed il Codice Deontologico dell’Associazione.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 9
Il Presidente è nominato dall’Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di un ulteriore triennio consecutivo.
Egli, rappresenta l’Associazione a tutti gli effetti di legge, anche di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dal regolamento, dirigendone e coordinandone i lavori.
IL VICE PRESIDENTE
ARTICOLO 10
Il Vice presidente sostituisce il Presidente nella rappresentanza esterna ed esercita tutti i suoi poteri nel caso d’impossibilità del Presidente, secondo quanto previsto dal regolamento.
IL SEGRETARIO
ARTICOLO 11
Il Segretario cura la gestione amministrativa dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio e del Presidente, convoca il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento, viene eletto ogni tre anni ed è rieleggibile.
Egli provvede alla redazione dei verbali dell’assemblea nonché del Consiglio Direttivo.
IL TESORIERE
ARTICOLO 12
Il Tesoriere cura la gestione contabile dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio e del Presidente e secondo quanto previsto dal regolamento, viene eletto ogni tre anni ed è rieleggibile.
Egli provvede alla riscossione delle quote associative e degli altri contributi ordinari e straordinari versati all’associazione.
IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 13
L’Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri, in numero di tre persone scelte anche tra i soci.
Esso ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente le vertenze che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e l’Associazione, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
Viene eletto ogni tre anni ed è rieleggibile.
Vigila sull’osservanza del Codice deontologico dello statuto e del Regolamento ed ha competenza sull’irrogazione delle eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento.
IL COLLEGIO DEI REVISORI DI CONTI
ARTICOLO 14
Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti nominati dall’Assemblea anche tra persone non associate.
Ad essi spetta il compito di:
a) controllare la gestione contabile dell’Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la redazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all’assemblea;
b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;
c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al loro giudizio.
La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile anche più volte.
I revisori dei conti partecipano all’Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del consiglio direttivo.
QUOTE E PATRIMONIO
ARTICOLO 15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote annuali dovute da ciascuna Associazione che sono intrasmissibili, da proventi di iniziative, conferimenti volontari ed eventuali altri cespiti, contributi ordinari e straordinari. Gli eventuali utili di gestione verranno utilizzati per le iniziative dell’Associazione ed in nessun caso saranno divisi tra i soci.
In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoga o per fini di pubblica utilità.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 16
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci nel caso in cui questa lo ritenga opportuno o allorché si verifichino eventi che li impongano.
La delibera concernente lo scioglimento provvederà a nominare uno o più liquidatori anche tra i soci, determinandone i poteri, nonché a fissare le norme per la devoluzione e/o ripartizione del fondo dell’Associazione il quale dovrà comunque essere destinato ad altra associazione avente finalità analoghe o di pubblica utilità.
ARTICOLO 17
Lo statuto ed il regolamento si ispirano e si conformano ai principi informatori elaborati dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro-CNEL in tema di professioni non regolamentate sulla base delle direttive CEE (in particolare 89/48-92/51).
F.to Giuseppe Montanini; F.to Fulvio palombini; F.to Giovanni Vigliaroli; F.to Eros selvanizza;
F.to Ida Ferrari; F.to Raffaello Cuter; F.to Pasquale Cordasco Notaio l.s.